Art. 58.

      1. L'articolo 2198 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2198. - (Minori e beneficiari di amministrazione di sostegno). - I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o nell'interesse di un minore non emancipato, i provvedimenti del giudice tutelare concernenti l'esercizio di un'impresa commerciale da parte o nell'interesse del beneficiario di amministrazione di sostegno e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione è revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione».